Il permesso di soggiorno per assistenza minori – art. 31 Legge Immigrazione

Sei un cittadino extracomunitario genitore di un figlio minorenne ma non hai ancora il permesso di soggiorno? Nell’articolo di oggi ti spiegherò come ottenere una particolare tipologia di permesso di soggiorno, quello per assistenza minori.

La legge italiana, infatti, tutela con particolare attenzione la condizione dei minori di anni 18, garantendo loro una speciale protezione, rappresentata dal fatto che, proprio in ragione della loro età, non possono essere espulsi dal territorio italiano anche se non sono in possesso del permesso di soggiorno: l’art. 19 della Legge Immigrazione evidenzia infatti che Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi”.

Quindi, se né tu né tuo figlio minorenne avete il permesso di soggiorno, proprio il suo particolare status di inespellibile ti darà la possibilità di avere i documenti per regolarizzare la vostra permanenza in Italia.

Ma come?

Ebbene, avrai sicuramente sentito parlare del c.d. “articolo 31”: si tratta di una speciale tipologia di permesso di soggiorno che viene rilasciato proprio al cittadino extracomunitario   genitore con un figlio minorenne a carico, al fine di proteggere l’unità della famiglia sprovvista di regolari documenti.

Inziamo col dire che, proprio perché è un permesso di soggiorno che è strettamente legato alla minore età del figlio, sottostà a dei requisiti di legge molto particolari, volti alla tutela della crescita, dello sviluppo, della salute e dell’istruzione del minore: l’art. 31 della Legge Immigrazione dice infatti che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.

Come si legge, si tratta di una domanda che viene indirizzata direttamente al Tribunale dei Minori (uno speciale Tribunale presente in oggi capoluogo di regione e composto da magistrati, educatori e psicologi), e non quindi alla Questura come gli altri tipi di permessi di soggiorno. La domanda non deve contenere particolari formalità, ma sono invece molto importanti i documenti che si devono allegare:

  • certificato di nascita del minore, tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla competente Prefettura;
  • Documentazione relativa all’ospitalità ove il minore e il genitore dimorano;
  • Documentazione scolastica (se il minore è già in età);
  • Certificato penale del genitore richiedente l’art. 31.

Questi sono i documenti dai quali non si può prescindere; vi sono poi altri documenti la cui allegazione è fortemente consigliata, come ad esempio la documentazione reddituale della persona che sta ospitando il genitore e il figlio irregolari (che è utile per attestare l’aiuto economico di prima necessità fornito), oppure il contratto di affitto/di proprietà della casa nella quale si è ospitati.  

Dopo qualche tempo dall’invio della domanda, il Tribunale dei Minori invierà, a sorpresa e senza preavviso, gliassistenti sociali a controllare l’abitazione nella quale si è dichiarato che la famiglia è ospitata, per verificare la veridicità delle informazioni racchiuse nella domanda nonché l’idoneità dell’alloggio ad ospitare la famiglia, verificando che vi sia spazio a sufficienza per tutti e la salubrità dei luoghi. Di tutto questo gli assistenti sociali prepareranno una relazione conclusiva, che invieranno poi al Tribunale; successivamente, verrà comunicata direttamente al genitore la data per l’udienza davanti al Tribunale: si tratta di una udienza nella quale il giudice designato farà alcune domande relative alla condizione familiare e, se il minore è abbastanza grande di età (dai 15 anni in su), rivolgerà qualche domanda anche a lui, in relazione principalmente all’andamento scolastico e ad eventuali sport/hobby praticati.

All’esito dell’udienza, il giudice emetterà un’ordinanza con la quale autorizza il genitore, e con esso il figlio, a permanere regolarmente sul territorio fino al compimento della maggiore età del figlio.

Lo Studio Legale A.G.L. può vantare comprovate esperienze nel settore del diritto dell’immigrazione e dei permessi per assistenza minori; così, se sei un genitore di un minore degli anni 18, e nessuno dei due ha ancora i documenti, contattaci subito! Sarà nostra cura fornire tutte le informazioni necessarie e preparare insieme i documenti necessari per fara avere a te a tuo figlio il permesso di soggiorno!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *