Cos’è un contratto preliminare e perché (spesso) va stipulato per l’acquisto di una casa?

Cos’è il contratto preliminare immobiliare?

Il contratto preliminare immobiliare è un accordo tra venditore ed acquirente che stabilisce più o meno specificatamente le condizioni e i termini dell’acquisto, inclusi il prezzo, le modalità di pagamento, la data di consegna, le condizioni dell’immobile, la data di stipula del rogito definitivo e ogni altro dettaglio importante che le parti intendono disciplinare.

In genere, si prevede anche il versamento, da parte dell’acquirente, di una caparra confirmatoria da al fine di garantire la serietà, la buona fede e l’impegno iniziale dell’acquisto.

Qual è la funzione del preliminare?

La sua funzione principale è quella di evitare equivoci, malintesi e controversie future tra le parti coinvolte.

Il preliminare è spesso utilizzato perché consente di guadagnare tempo nel caso in cui il compratore non disponga immediatamente delle somme promesse, dovendo magari ricorrere alla stipula di un mutuo.  Dal lato del venditore consente invece di avere maggior tempo a disposizione per trovare la nuova casa o una sistemazione alternativa.

Per altro verso potrebbe esser necessario avere più tempo in quanto l’immobile potrebbe presentare dei problemi amministrativi/catastali da correggere prima della stipula definitiva che altrimenti impedirebbero la compravendita.

Successivamente alla firma del contratto preliminare, l’acquirente dispone infatti di un certo periodo di tempo per effettuare gli accertamenti del caso sull’immobile (ad esempio, effettuare una perizia tecnica, ottenere le necessarie autorizzazioni o certificati, effettuare le verifiche catastali, ecc.).

Una volta che tutti gli accertamenti sono stati conclusi e tutte le autorizzazioni e i certificati sono stati ottenuti, si procede quindi alla firma del contratto definitivo di vendita che, a questo punto, diventa obbligatorio per tutte le parti

Il contratto preliminare immobiliare deve essere registrato?

Si, il mancato versamento della registrazione, da effettuare necessariamente entro 20 o 30 giorni a seconda dei casi specifici, non inficia tanto la sua validità quanto piuttosto si incorre nella sanzione il cui ammontare varia in base all’entità del ritardo. Se infatti la registrazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 15% dell’ammontare originariamente dovuto. La percentuale sale al 24% se, invece, la registrazione avviene entro un anno dalla scadenza mentre in caso di totale omissione la somma può essere aumentata sino al 240%.

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