È sempre obbligatorio il certificato medico-sportivo?

Le festività natalizie sono ormai un lontano ricordo e  nel giro di qualche mese arriverà la stagione estiva.

Quale miglior modo quindi per “riprendersi” dalle abbuffate se non iscriversi in palestra?

Ti sei quindi recato al centro fitness più vicino. Hai visto la struttura e ti piace. Hai sottoscritto l’abbonamento e al momento di completare l’iscrizione, il suo gestore ti ha richiesto un certificato medico sportivo in corso di validità, avvertendoti che senza di quello non ti potrai allenare, anche se hai pagato l’abbonamento.

La domanda sorge quindi spontanea: per andare in palestra è obbligatorio il certificato medico sportivo?

Lo Studio Legale A.G.L cerca di fare chiarezza su questo quesito.

L’attuale quadro giuridico in Italia

Per rispondere alla domanda in maniera completa, dobbiamo subito precisare che“obbligo” e “certificato medico sportivo” assumono un diverso significato a seconda dell’attività svolta dall’atleta.

 Possiamo distinguere fra:

– attività sportiva agonistica;

– attività sportiva non agonistica;

– attività ludico motoria.

In riferimento all’attività sportiva agonistica la certificazione è obbligatoria ed è disciplinata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982. Per quella degli atleti professionisti (ovviamente obbligatoria) è invece regolamentata dalla legge n. 91 del 23 marzo 1981 e un altro  Decreto del Ministro della Sanità (del 13 marzo 1995).

In questo caso, i soggetti tenuti all’obbligo sono:

  1. Tutti i tesserati ad una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
  2. Coloro che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.

Solo i medici specializzati in medicina dello sport operanti presso strutture pubbliche o private accreditate dalle Regioni possono rilasciare tale certificato.

Il protocollo di visita (ovvero gli esami che nel concreto poi verranno effettuati) deve necessariamente comprendere: l’anamnesi; determinazione del peso corporeo e della statura; esame generico della vista; esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici); rilievo della percezione della voce sussurrata a 4m di distanza (quando non è previsto l’esame specialistico ORL); test delle urine; elettrocardiogramma a riposo (ECG basale).

Per i seguenti sport (atletica leggera, baseball, biathlon, calcio, canoa, canottaggio, ciclismo, hockey e pattinaggio a rotelle, hockey su prato, karatè, ippica, judo, lotta, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, pugilato, rugby, scherma, sci alpino – discesa libera, slalom speciale e gigante, sci combinata – salto speciale, sci di fondo, sci nautico, softball, sollevamento pesi, sport del ghiaccio, sport equestri, sport subacquei, tennis, vela) oltre ai test sopra previsti sono previsti:

  • step test (durata 3 minuti) con valutazione della tolleranza allo sforzo fisico mediante calcolo IRI;
  • esame spirografico

La validità del certificato è annuale, salvo per determinate attività sportive (es: golf, tiro con l’arco) che è biennale. ATTENZIONE! Un soggetto ritenuto non idoneo può tranquillamente essere ritenuto idoneo per un altro.

L’attività sportiva non agonistica è regolamentata da una nutrita serie di norme, le quali stabiliscono tre categorie di soggetti tenuti all’obbligo di richiedere la certificazione medico sportiva:

a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche (es. gli alunni che svolgono, ad esempio, la corsa campestre);

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati Atleti Agonisti (es., coloro che, pur tesserati ad una Federazione o a un Ente riconosciuto dal CONI, hanno un’età minore o superiore di quella definita agonistica stabilita da ciascun organo suddetto, e non già le strutture, anche se convenzionate con il CONI, rientrano nella categoria);

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale (ovvero le fasi provinciali e/o regionali).


A differenza di quanto abbiamo visto per coloro che svolgono attività agonistica, i certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti), dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

Dal punto di vista “pratico”, la visita presenta meno esami di quelli previsti per l’ottenimento del certificato medico per l’attività agonistica.

Come per quanto visto sopra, anche in questo caso, la durata del certificato è di un anno.


La legge 9 agosto 2013, n. 98, ha infine soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013: a partire da tale data, pertanto, è stato soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria amatoriale, per il quale la certificazione rimane solo facoltativa.

Detta certificazione è riferita a quei soggetti che svolgono attività sportiva o fisica non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, nonché agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L’attività certificatoria può essere posta in essere da qualsiasi medico iscritto all’Ordine dei Medici.


Per ogni ulteriore chiarimento è possibile informarsi presso lo Studio Legale A.G.L.

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